Una delle principali novità introdotte dal decreto di riordino è costituita delle integrazioni salariali ad un numero maggiore di beneficiari ricomprendendo, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità:
Si precisa che per gli apprendisti, la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio; ne consegue quindi che per detti lavoratori, l’aliquota contributiva della Cigo è modulata come riportato nella tabella seguente.
Apprendisti di tipo professionalizzante – Aliquote contributive Cigo da “settembre 2015” |
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Imprese fino a 50 dipendenti |
Imprese oltre 50 dipendenti |
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Industria |
Edilizia Ind. e Artig. |
Lapidei Ind. e Artig. |
Industria |
Edilizia Ind. e Artig. |
Lapidei Ind. e Artig. |
1,70% |
4,70% |
3,30% |
2,00% |
4,70% |
3,30% |
Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs ( impresecommerciali con oltre 50 dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente la richiesta di intervento), l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista).
Ne consegue che la contribuzione sarà sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, c. 4 del decreto di riordino, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapporteranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.
Apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto - lavoratori assunti con contratto di apprendistato in quanto beneficiari di indennità di mobilità.
Come noto, l’articolo 47, c. 7 del D.Lgs. 81/2015 ha previsto – in favore del datore di lavoro – lo speciale beneficio costituito dal mantenimento, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, del particolare regime contributivo previsto durante il contratto di apprendistato medesimo.
In relazione alle modifiche apportate all’impianto contributivo a supporto dell’apprendistato professionalizzante come sopra descritte, a far tempo dal periodo di paga “settembre 2015”, viene a modificarsi la misura della contribuzione datoriale dovuta per i lavoratori in questione che, allineandosi a quella prevista per gli apprendisti professionalizzanti come definita al precedente punto 3, risentirà dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione Cigo/Cigs sulla base dell’assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall’apprendista.
Per gli apprendisti mantenuti in servizio da imprese destinatarie della Cigs, resta ferma l’aliquota (0,30%) a carico del lavoratore.
Con la medesima decorrenza, la nuova misura di contribuzione comprensiva di Cigo/Cigs riguarderà anche i lavoratori che, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, sono assunti in apprendistato in qualità di beneficiari di indennità di mobilità, ex art. 47, c.4 del citato D.lgs. 81/2015.
Per la regolarizzazione delle differenze contributive i datori di lavoro, a partire dal mese di competenza successivo a quello di emanazione del messaggio INPS n. 24 del 05 gennaio 2016, in relazione ai periodi interessati (settembre-dicembre 2015), dovranno provvedere al versamento del contributo, che avverrà senza aggravio di oneri accessori, purché effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio di cui sopra (entro il 16/04/2016).
l Coordinamento Scientifico
di Consulenza del Lavoro 3.0
(Società tra Professionisti)