Indennità sostitutiva di preavviso sempre dovuta in caso di lavoratrice madre

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Con l’approvazione della L. n. 92/2012, si assiste all’estensione del periodo in cui la lavoratrice madre o il lavoratore padre devono convalidare le dimissioni.

Infatti, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 55 c. 4 del D.Lgs n. 151/2001, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio, cioè dalla Direzione territoriale del Lavoro.

Inoltre, è bene ricordare che sono rimaste invariate tanto la disposizione che prevede che le lavoratrici non possano essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino e a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012 il diritto all'indennità di preavviso continua a sussistere solo per le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre entro il primo anno di età del figlio o dal lavoratore padre durante il periodo di godimento del congedo di paternità e fino ad un anno di età del figlio.

Ne consegue che le dimissioni presentate successivamente al compimento del primo anno di età del figlio e fino al compimento del terzo anno di età, devono ora essere convalidate secondo le disposizioni dettate dalla suddetta norma, ma non danno diritto alla lavoratrice dimissionaria, o al lavoratore, alle indennità stabilite dalla legge o dal contratto, tra cui, appunto, il preavviso.

A sostegno di questa disposizione, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4919 del 03 marzo 2014, ha stabilito che, in caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del bambino è sempre dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 anche qualora le stesse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice, e dei soggetti ad essa equiparati, alle dipendenze di altro datore di lavoro.

 

Il Coordinamento Scientifico 

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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