“Non sembra ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato con un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.”
E’ questo il succo dell’orientamento del Ministero del Lavoro espresso al punto 5 (Apprendistato e pregresse esperienze lavorative) della Circolare 21 gennaio 2013 n. 5.
Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto lavoro in mansioni corrispondenti per un periodo inferiore alla metà della durata dell’apprendistato prevista dal CCNL di riferimento è preferibile adottare un comportamento aziendalmente prudente che consiste nel ridurre il periodo formativo detraendo alla durata dell’apprendistato il periodo di lavoro già prestato.
Il coordinamento scientifico di
Consulenza del Lavoro 3.0 srl
(Società tra professionisti)