Molto spesso le aziende chiedono di licenziare i dipendenti assenti ingiustificati e per tale motivo cercheremo di dare validi consigli per la procedura da seguire. Utilizziamo come esempio un caso concreto di un operaio al quale viene applicato il CCNL Metalmeccanici Industria che si è assentato, senza fornire giustificazioni al datore di lavoro dal lunedì al mercoledì. Per sviscerare la questione analizziamo l’articolo 10 del titolo VII del succitato contratto collettivo.
“Art. 10 Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 9, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
…omissis...
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
…omissis…”
Come prima cosa notiamo che per la fattispecie dell’assenza ingiustificata è previsto il licenziamento “con preavviso” se le assenze si protraggono “oltre i 4 giorni consecutivi”. Nel nostro caso non sarebbe possibile comminare la sanzione disciplinare del licenziamento. Se l’assenza ingiustificata si fosse protratta dal lunedì al venerdì il datore di lavoro sarebbe legittimato ad adottare il licenziamento disciplinare non senza però avergli preventivamente contestato l’addebito e non senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’assenza ingiustificata dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Quello che abbiamo commentato è un esempio specifico al CCNL richiamato per cui in presenza di assenze ingiustificate , prima di procedere a contestazioni e/o procedure disciplinari, va analizzato il CCNL applicato al rapporto di lavoro ed in assenza di disposizioni specifiche bisogna rifarsi alla Legge.
Il Comitato Scientifico di
Consulenza del Lavoro 3.0 srl
(Società tra Professionisti)